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Ecobonus

L’Ecobonus dà accesso all’agevolazione Irpef o Ires nel caso di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Nella norma è prevista anche la possibilità di usufruire di un’agevolazione chiamata “cessione del credito”.

 

Che cos’è la cessione del credito
E’ un incentivo che permette ai beneficiari dell’Ecobonus di cedere il credito d’imposta all’impresa che ha effettuato i lavori, o ad altro soggetto abilitato. La detrazione oggetto di cessione riguarda le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per migliorare l’efficienza energetica delle parti comuni degli edifici condominiali. La norma riguarda gli interventi che determinano un incremento dei risparmi sui consumi di energia primaria sia invernale ed estiva.

Chi può usufruire della cessione del credito
La disposizione vuole favorire i soggetti incapienti, che non hanno tasse da detrarre. In caso di ristrutturazione energetica dello stabile, infatti, questi soggetti devono partecipare alla suddivisione delle spese senza godere degli sgravi fiscali dell’Ecobonus. Tuttavia, l’agevolazione vale per tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, che possono cedere il loro credito d’imposta ai fornitori di beni e servizi necessari all’intervento, oppure a soggetti privati quali persone fisiche, società ed enti. Un emendamento alla Manovra correttiva sottolinea la possibilità, esclusivamente per gli individui incapienti, di cedere il credito a banche e intermediari finanziari. I cessionari possono a loro volta eseguire ulteriori cessioni.

Come richiedere la cessione del credito
Come spiega l’ultimo provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il condòmino può cedere la propria detrazione calcolata “sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”.
La richiesta deve arrivare tramite la stessa assemblea, oppure va comunicata all’amministratore entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. L’amministratore dovrà a sua volta spedire all’Agenzia per via telematica tutte le informazioni utili, tra cui l’avvenuta accettazione del cessionario. Il mancato invio determina l’annullamento della cessione del credito.
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